RAPPORTO DI SICUREZZA

Il Deposito della Società LOGISTICA F.lli FERRARA di Cantarana di Cona (VE) è stato realizzato nel corso del 2001 ed ha iniziato la sua attività nel gennaio 2002 come da progetto approvato dal Comando Provinciale VVF di Venezia, avendo come destinazione d’uso la detenzione di prodotti fitofarmaci e merci varie. Nel corso del 2005, i prodotti fitofarmaci detenuti hanno subito una modifica alla propria classificazione di pericolosità, ai sensi della Direttiva 1999/45/CE, recepita in Italia con il DLgs 65/2003, entrato in vigore sulla G.U. N°233 del 6 Ottobre 2005 assumendo molti di essi, a seconda dei casi, la classificazione per etichettatura con simbolo e Frasi di rischio N, R50 (Molto Tossico per l’ambiente acquatico, ora H400, H410) od N R51/53 (Tossico per l’ambiente acquatico che può comportare danni a lungo termine all’ambiente acquatico, ora H411) che corrispondevano alle categorie 9i e 9ii, rispettivamente, dell’Allegato I, Parte 2^ del DLgs 334/99, per le quali, nel frattempo, il DLgs 238/05, entrato in vigore il 6 dicembre 2005, aveva ridotto i limiti di assoggettabilità di cui alla 3^ colonna (rispettivamente 200 e 500 t) dell’Allegato I, Parte 2^ del DLgs 334/99 e s.m.i., che risultavano quindi entrambi largamente superati con le quantità massime già autorizzate in deposito di tali prodotti. A fronte di ciò, in data 6 marzo 2006, il GESTORE del Deposito inoltrò NOTIFICA per assoggettabilità all’Art. 6 ed 8 del DLgs 334/99, trasmessa con la SCHEDA DI INFORMAZIONE di cui all’Allegato V del DLgs 334/99 ed, in seguito, il Rapporto di Sicurezza Edizione Luglio 2006, redatto ai sensi dell’Art. 8 Tale regime di assoggettabilità è tuttora confermato nei confronti delle nuove categorie di pericolo per l’ambiente acquatico corrispondenti, E1 ed E2, di cui alla Parte 1^ dell’Allegato 1 al DLgs 105/15, non essendo intercorse modifiche nella tipologia e qualità massima dei prodotti pericolosi detenuti e nei loro limiti di soglia di 3^ colonna.